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Legge 09/03/2006 n. 806. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità. 7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge. 8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto- legge 30 maggio 1988 n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988 n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988 n. 291.». Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992 n. 39): «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». «Art. 4 - Accertamento dell'handicap 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.». Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19/05/1994 n. 115 - serie ordinaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 399 - Accesso ai ruoli 3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge.». Si riporta il testo dell'art. 97 della legge 23/12/2000 n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000 n. 302 - serie ordinaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 97 - Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonchè disabili 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993 n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalla legge 31 marzo 1980 n. 126, e dalla legge 24 gennaio 1986 n. 31. 2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o del-l'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione. 3. In attuazione dell'art. 24 della legge 8 novembre 2000 n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.». Art. 7. Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni. Art. 8 (Soppresso) Art. 9 - Agevolazione della mobilità volontaria 1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Art. 10 (Soppresso) Art. 11 - Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.». Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 9 maggio 2001 n. 106 - serie ordinaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonchè la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonchè ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonchè per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. |
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